| |
»STATUTO |
 |
TITOLO I COSTITUZIONE – FINALITÀ – TERRITORIO ART.1
E' costituita in Siracusa l'Associazione delle piccole e medie industrie della provincia di Siracusa (API SIRACUSA). Essa aderisce alla CONFAPI (confederazione italiana della piccola e media industria), e può associarsi all'API SICILIA (federazione regionale della piccola e media industria).
Possono aderire all'API SIRACUSA tutte le piccole e medie industrie (in sigla PMI) di qualsiasi ramo di attività, le imprese assimilate, fra cui alberghi, centri turistici e del tempo libero, di trasporto e tutte quelle che in genere producono beni e servizi, aventi sede nella provincia di Siracusa o in altri territori ove non siano costituite API territoriali ammesse alla CONFAPI. L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica. ART.2
Le finalità dell'Associazione sono:
- valorizzare e sviluppare il ruolo delle PMI rafforzandone l'immagine e diffondendo tutte le informazioni sulle loro attività;
- tutelare i loro interessi morali ed economici;
- promuovere l'associazionismo e la collaborazione mutualistica fra PMI sviluppandone l'organizzazione territoriale e settoriale;
- rappresentare le PMI nei confronti di Enti ed Organismi pubblici e privati, Associazioni, Sindacati e Categorie;
- elaborare indirizzi e proposte atte ad incidere sul piano legislativo, amministrativo ed esecutivo;
- stimolare la correttezza e l'efficienza della pubblica amministrazione;
- organizzare e svolgere corsi di addestramento professionale, Studi e ricerche, convegni e conferenze ed attività di pubbliche relazioni;
- costituire e partecipare a Consorzi e Cooperative tra PMI, gestire e far gestire, anche mediante la costituzione di società e/o la partecipazione societaria in imprese, servizi a favore delle associate;
- costituire e partecipare a società e a centri di Studi e ricerche che abbiano per oggetto ed attività volte allo sviluppo culturale, sociale ed economico della Sicilia;
- organizzare nelle forme più idonee l'assistenza e la previdenza per gli imprenditori delle PMI.
ART.3
L'Associazione ha sede in Siracusa e potrà costituire nei vari Comuni della Provincia Delegazioni territoriali da essa dipendenti. TITOLO II DELLE ASSOCIATE ART.4
Le domande di ammissione all'Associazione, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo il quale valuta i requisiti in armonia con le norme del presente Statuto e, delibera sull'ammissione. La domanda di ammissione deve avere la forma, il contenuto e gli allegati stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito Regolamento.
Con l'ammissione, l'impresa istante resta impegnata ad appartenere all'Associazione fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
E' ammesso il recesso a partire dal secondo anno sociale di appartenenza (anno successivo all'ammissione) mediante lettera raccomandata A.R. da inviare entro il trenta giugno.
In mancanza, l'adesione si intende rinnovata per un altro anno e così via.
Le imprese associate dovranno indicare, all'atto dell'iscrizione, le persone fisiche che la rappresenteranno in seno all'Associazione. Ad esse spetterà l'esercizio delle facoltà e dei diritti statutari. Il Consiglio Direttivo individua le categorie delle persone fisiche abilitate a rappresentare l'impresa.
Le associate ammesse verranno iscritte nel registro delle associate. ART.5
All'atto dell'ammissione l'associata si obbliga:
- ad osservare le clausole dei CCNL stipulati dalla CONFAPI e quelle di accordi regionali e provinciali, a seguire in genere ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente Statuto, gli Organi sociali adottassero in nome dell'Associazione;
- ad attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale mutualità alla disciplina dell'Associazione ed ad osservare tutti gli obblighi statutari;
- a corrispondere secondo l'entità stabilita dall'Assemblea i contributi ordinari e straordinari, la quota associativa annuale, ed eventuali penalità per ritardi e/o omissioni, e secondo le modalità e le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo;
la quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non è rivalutabile.
- a comunicare entro trenta giorni ogni variazione dei propri organi amministrativi e produrre entro il mese di febbraio l'idonea certificazione attestante il numero dei dipendenti e l'ammontare delle retribuzioni corrisposte l'anno precedente. L'Associata, dal momento dell'ammissione, si obbliga a corrispondere le somme di cui alla lettera c) del precedente comma a semplice richiesta dell'Associazione. Il pagamento potrà essere eseguito con qualunque mezzo e, fra gli altri, con delega bancaria mediante esattori INPS o altro Ente convenzionato.
L'Associata non può appartenere ad altre Associazioni aventi la stessa natura. ART.6
L'Associata perde la sua qualità per: - recesso;
- cessazione di attività dell'impresa;
- espulsione;
- decadenza.
Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata AR ed avrà efficacia secondo i termini disposti dal terzo comma dell'art. 4 del presente Statuto. Fino a tali termini l'Associata dovrà corrispondere all'Associazione le somme previste dalla lettera c) primo comma dell'art. 5 del presente Statuto.
L'espulsione dell'Associata può essere proposta da qualunque organo sociale, o da almeno cinque associate con esposto motivato, per gravi motivi di ordine morale o associativo, o per violazione dei doveri statutari e delle deliberazioni degli Organi statutari, o per la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione. Sulla domanda di espulsione decide, con voto segreto, il Consiglio Direttivo, con una maggioranza non inferiore alla metà più uno del numero effettivo dei suoi componenti. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo per gravi motivi può sospendere i rappresentanti dell'Associazione dagli Organi sociali e da incarichi interni ed esterni.
Sono causa di decadenza dalla qualità di associata: la dichiarazione di fallimento; la mancata corresponsione delle somme previste dalla lettera c) primo comma dell'art. 5 del presente Statuto, salvo il recupero coatto del credito dell'Associazione, entro trenta giorni dalla data stabilita dal Consiglio Direttivo; il non avere investito preliminarmente il Collegio dei Probiviri per qualunque controversia.
La decadenza deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo ed opera dalla data della delibera.
L'Associata che perde la sua qualità non ha diritto alcuno al patrimonio sociale, né può pretendere rimborsi di sorta. TITOLO III DEGLI ORGANI SOCIALI ART.7
Sono organi dell'Associazione:
- Assemblea generale;
- Consiglio Direttivo;
- Giunta di Presidenza;
- Presidente;
- Unioni di categoria;
- Collegio dei Revisori dei Conti;g) Collegio dei Probiviri.
I componenti degli organi elettivi dell'Associazione durano in carica tre anni.
Le procedure elettorali, ove non espressamente previste dal presente Statuto, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. TITOLO IV DELL'ASSEMBLEA ART.8
L'Assemblea Generale dell'Associazione e il suo Congresso è l'Organo sovrano. Essa è composta da tutte le imprese associate, rappresentate nei modi previsti dal quarto comma dell'art. 4 del presente Statuto.
L'Assemblea generale è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo stabilito dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, sentito il parere consultivo del Consiglio Direttivo, in qualunque momento, ed in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, per l’esame del bilancio preventivo, e per eventualmente eleggere le cariche sociali. L’Assemblea deve essere convocata mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della riunione al domicilio dell'Associata risultante dalla domanda di ammissione o da sue successive comunicazioni. L'Assemblea generale può essere convocata dal Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo, o un terzo delle associate risultanti dal registro delle associate. La convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle associate; in seconda convocazione, da effettuarsi con un intervallo non inferiore alle ventiquattro ore, con la presenza di qualsiasi numero di partecipanti.
L'elenco delle associate verrà predisposto ed aggiornato nell'apposito registro alla fine del mese immediatamente precedente l'Assemblea generale e ad esso si farà riferimento per il computo dei presenti. Ogni associata ha diritto ad un voto, esercitato dal suo rappresentante.
Le associate per partecipare all'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria, in prima o in seconda convocazione, dovranno esibire alla Commissione Verifica Poteri, insediata come da apposi to Regolamento, l'avviso di convocazione e devono comprovare di essere in regola col pagamento delle somme di cui alla lettera c) primo comma dell'art. 5 del presente Statuto.
Il rappresentante dell'Associata in regola verrà munito di apposito documento che gli darà diritto di partecipare all'Assemblea, di prendere la parola e di votare validamente.
All'Assemblea verrà data lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri ed esso, unitamente al foglio di presenza firmato dagli intervenuti, sarà allegato al verbale dell'Assemblea, diventandone parte integrante.
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di impedimento da uno dei vicepresidenti, o da altro rappresentante di associata, designato dall'Assemblea stessa.
L'Assemblea nomina il proprio Segretario. Ogni associata potrà essere rappresentata da altre associate ma non potrà essere portatrice di più di quattro deleghe. Non sono ammesse deleghe a non associate.
Le deliberazioni sono prese dall'Assemblea, salvo diversa disposizione statutaria, a maggioranza semplice dei presenti abilitati all'esercizio del loro diritto di voto, ai sensi del settimo comma del presente articolo. Partecipano all'Assemblea i Revisori dei Conti e possono parteciparvi i Probiviri, senza voto deliberativo.
L'Assemblea generale:
- determina le linee politiche e programmatiche dell'attività dell'Associazione, sulla base della relazione del Presidente;
- elegge il Presidente dell'Associazione. Nel caso in cui il Presidente non dovesse essere eletto per acclamazione, si procede nella votazione come segue: con una prima votazione viene eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti; se nessun candidato riporterà il quorum richiesto, si passerà immediatamente ad una seconda votazione, nella quale possono essere votati i due candidati che avevano riportato il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che, in questa seconda tornata, riporterà il maggior numero di voti;
- elegge su proposta del Presidente i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio del Probiviri;
- approva lo Statuto e le sue eventuali modificazioni, su proposta del Consiglio Direttivo
- può eleggere il Presidente onorario;
- esamina il bilancio preventivo approva il rendiconto economico finanziario, fissa l'entità dei contributi ordinari e straordinari e della quota associativa annua;
- delibera in seduta straordinaria lo scioglimento dell'Associazione.
TITOLO V DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ART.9
Il Consiglio Direttivo è l'organo di conduzione politico-amministrativa dell'Associazione. Allo stesso spetta di predisporre ed approvare i programmi di attività nel quadro delle finalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto:
- dal Presidente;
- dai precedenti Presidenti dell'Associazione;
- dai Presidenti delle Unioni di Categoria;
- dai componenti eletti dall'Assemblea fra i rappresentanti delle associate il cui numero è determinato nella misura di uno per ogni cinque o frazione superiore a tre.
Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera o telefax o fonogramma con un preavviso di almeno cinque giorni, ed in casi urgenti senza termine, dal Presidente, almeno 6 volte l'anno; deve essere convocato entro trenta giorni quando ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei suoi componenti; è validamente costituito in prima convocazione con la metà dei suoi componenti, arrotondando la frazione all'unità inferiore; in seconda convocazione, da effettuarsi con un intervallo non inferiore ad un'ora, qualunque sia il numero dei presenti; delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione che nomina un Segretario. I componenti assenti, senza giustificato motivo, per tre riunioni o per sei riunioni non consecutive nel corso del mandato decadono automaticamente.
I posti che si rendessero vacanti per qualsiasi motivo durante il triennio saranno occupati da rappresentanti delle associate per cooptazione. Il Consiglio Direttivo può cooptare altri componenti. Le cooptazioni saranno soggette a ratifica dalla prima Assemblea generale che seguirà. Le dimissioni di metà più uno dei componenti in carica comportano l'automatica decadenza di tutti gli altri componenti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Presidenti delle Unioni di categoria senza diritto di voto qualora non siano membri eletti dall'Assemblea, nonché i Revisori dei Conti.
Su richiesta del Presidente possono assistere alle riunioni esperti e tecnici esterni all'Associazione ed altri rappresentanti di imprese.
Il Consiglio Direttivo :
- elegge nel suo seno, su proposta del Presidente, il Tesoriere;
- elegge, nel suo seno, su proposta del Presidente la Giunta di Presidenza; può assegnare ai suoi componenti, su proposta del Presidente compiti e incarichi continuativi ed occasionali di cui essi renderanno conto al Consiglio stesso;
- elabora le proposte da sottoporre agli Organi dell'Associazione;
- delibera in ordine all'organizzazione degli uffici dell'Associazione e delle delegazioni, su proposta della Giunta di Presidenza;
- fissa le scadenze e le modalità previste dalla lettera c) primo comma dell'art. 5 del presente Statuto;
- nomina, su proposta della Giunta di Presidenza, il Direttore dell'Associazione;
- fissa i compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- delibera in materia finanziaria; può chiedere ed ottenere da istituti di credito aperture di credito in conto corrente determinandone l'entità. La firma sui conti correnti bancari spetterà al Presidente e al Tesoriere-amministratore congiuntamente o separatamente;
- approva i regolamenti;
- può nominare comitati e commissioni di studio;
- approva il progetto di rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché il progetto di bilancio preventivo;
- nei casi d'urgenza assume i poteri dell'Assemblea. Le delibere adottate in questi casi dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima riunione dell'Assemblea generale;
- svolge le incombenze previste dagli artt. 4, 5 e 6 del presente Statuto, salvo che essi non siano di competenza di altri organi statutari;
- approva, su proposta della Giunta di Presidenza, la costituzione delle Delegazioni territoriali e di uffici di rappresentanza ed operativi.
L'incarico è gratuito ma tutti i soggetti che compongono il Consiglio Direttivo possono chiedere il rimborso delle spese vive sostenute per il suo svolgimento. TITOLO VI DEL PRESIDENTE ART.10
Il Presidente dell'Associazione:
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- può delegare in tutto o in parte le sue funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo e farsi rappresentare per determinati atti;
- convoca il Consiglio di Presidenza e, sentito consultivamente quest'ultimo, l'Assemblea generale;
- cura il rapporto con le Istituzioni;
- coordina l'attività delle Delegazioni territoriali e delle Unioni di Categoria;
- dispone in materia finanziaria nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, con facoltà di operare sui conti correnti bancari dell'Associazione, secondo le norme del presente Statuto;
- rappresenta in seno alla CONFAPI ed all'API SICILIA l'Associazione.
Il Presidente dura in carica tre anni.
Alla fine del mandato, il Presidente, se non rieletto, diventa componente di diritto dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. TITOLO VII DELLA GIUNTA DI PRESIDENZA ART.11
La Giunta di Presidenza è composta dal Presidente e da almeno sei (compreso il Tesoriere) membri nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Ad essi vengono affidati dal Presidente compiti specifici nell'ambito dell'Associazione.
La Giunta di Presidenza:
- elegge, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti di cui uno Vicario;
- elabora le proposte da sottoporre agli organi dell'Associazione in particolare per quanto concerne i contributi associativi, la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- propone gli argomenti da sottoporre al dibattito ed alla approvazione nelle riunioni del Consiglio Direttivo e predispone relazioni per l'Assemblea;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina o revoca del Direttore e delibera il relativo compenso;
- delibera, su proposta del Presidente, in merito alle assunzioni, al trattamento economico del personale e ai licenziamenti; instaura e fa cessare rapporti di lavoro autonomo e professionale, determinandone i compensi;
- delibera, su proposta del Presidente sulla rappresentanza di proprie associate o anche terzi nei Comitati in Enti ed Organizzazioni e sulle relative designazioni.
In casi di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere adottate in questi casi dovranno essere sottoposte per la ratifica alla prima riunione del Consiglio medesimo da convocarsi entro 30 giorni.
La Giunta di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese. TITOLO VIII DEL DIRETTORE ART.12
Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta di Presidenza.
Collabora operativamente con il Presidente e la Giunta per la realizzazione degli scopi ed il raggiungimento dei fini per i quali è costituita l'Associazione.
Ha la responsabilità dell'organizzazione degli uffici dell'Associazione e propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale.
E' responsabile dell'efficienza dei servizi.
Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli Organi collegiali dell'Associazione, con esclusione del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. TITOLO IX DEL TESORIERE-AMMINISTRATORE ART.13
Il Tesoriere-amministratore è eletto dal Consiglio Direttivo:
- sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione controllando il regolare introito delle entrate previste in bilancio, e provvede ai pagamenti per delega del Presidente con firma ad esso congiunta o separata;
- custodisce e tutela i fondi ed il patrimonio dell'Associazione;
- predispone una relazione al rendiconto economico finanziario e al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- relaziona al Consiglio Direttivo sull'andamento economico finanziario dell'esercizio.
Il Tesoriere-amministratore rappresenta l'Associazione in forza del suo incarico per quanto concerne gli interessi e la riscossione anche coatta dei crediti e dei pagamenti. TITOLO X DELLE UNIONI DI CATEGORIA ART.14
Nell'ambito dell'Associazione le associate sono raggruppate in Unioni di Categoria. L'assegnazione delle aziende alla propria categoria avviene automaticamente all'atto dell'ammissione sulla base del settore merceologico indicato nella domanda di iscrizione o successivamente, a richiesta dell'impresa, con delibera del Consiglio Direttivo.
Ciascuna Unione di Categoria funziona secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Alle Unioni di Categoria è delegato l'esame delle questioni del relativo settore. Esse si riuniscono periodicamente su invito del loro Presidente. Possono inoltre essere convocate dal Presidente dell'Associazione che può partecipare direttamente o tramite un suo delegato alle riunioni. TITOLO XI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART.15
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato dall'Assemblea generale delle associate, ai sensi della lettera c) tredicesimo comma dell'art. 8 del presente Statuto. E' costituito da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professionisti. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha i compiti previsti dall'art. 2397 del Cod. Civ.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ad essi può essere riconosciuto il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'incarico. TITOLO XII DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI ART.16
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è costituito da tre membri effettivi. Faranno parte del Collegio dei Probiviri tre componenti supplenti, che subentreranno a quelli effettivi nel caso di mancanza per qualunque motivo dei Probiviri effettivi.
Il Collegio dei Probiviri è chiamato, oltre che per il disposto del quarto comma dell'art. 6 del presente Statuto, a decidere o gni e qualsiasi controversia che comunque dovesse sorgere per l'interpretazione e l’esecuzione delle norme statutarie. Il Collegio dei Probiviri ha tutti i poteri, facoltà e diritti degli arbitri amichevoli compositori; decide inappellabilmente nelle forme dell'arbitrato improprio; il Collegio dei Probiviri formulerà le norme del proprio funzionamento che sottoporrà al Consiglio Direttivo per l'approvazione.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può riconoscere un compenso o il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico. TITOLO XIII DELLE VOTAZIONI ART.17
Le votazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo saranno effettuate, su proposta del Presidente, per alzata di mano, per alzata e seduta, per appello nominale, a scrutinio segreto o per acclamazione.
Qualora ne faccia richiesta almeno i sei decimi degli aventi diritto al voto, le votazioni dovranno essere eseguite a scrutinio segreto. TITOLO XIV DEI VERBALI ART.18
Ogni Organo sociale, di cui all'art. 7 del presente Statuto, verbalizza in apposito registro le deliberazioni adottate, che sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Nessun altro documento può sostituire le regolari copie delle delibere né attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi Organi. Il Presidente rilascia eventuali copie di verbali. TITOLO XV DEL PATRIMONIO SOCIALE ART.19
Il Patrimonio sociale è amministrato e gestito dal Consiglio Direttivo. Esso è formato:
- dagli eventuali avanzi di gestione;
- da beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che vengano comunque in possesso dell'Associazione;
- dalle somme di cui alla lettera c) primo comma dell'art. 5 del presente Statuto;
- dai contributi volontari ordinari e straordinari, da erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione;
- da eventuali altre entrate.
- da eventuali riserve.
Le singole associate, le Delegazioni territoriali e le Unioni di Categoria possono versare all'Associazione contributi volontari supplementari a quelli fissati dal Consiglio Direttivo.
Durante la vita dell’associazione non possono essere distribuiti utili, avanzi, fondi, riserve o capitale. TITOLO XVI DELL'ESERCIZIO - DEL BILANCIO ART.20
L'esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario sono compilati dal Consiglio Direttivo e, corredati dalle relazioni del Tesoriere-amministratore e del Collegio dei Revisori dei Conti, sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale. Il rendiconto è composto dal conto economico e dal conto patrimoniale. Verrà, inoltre, compilato annualmente l’elenco dei beni acquistati durante l’anno sociale. Sarà tenuto un apposito libro ove vengono registrati i beni nei diversi anni sociali. TITOLO XVII DELLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ART.21
L'Associazione si potrà sciogliere per cessazione degli scopi statutari, per fusione con altre associazioni, con deliberazione di almeno la metà delle associate iscritte, come risultante dal registro delle associate iscritte di cui al quinto comma dell'art. 4 del presente Statuto. In caso di deliberato scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile. Ultimata la liquidazione l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altro Ente associativo avente analoghe finalità, oppure dovrà essere destinato a fini di pubblica utilità sentito l’organo di controllo previsto dall’art. 3 comma 190 legge 662/96. TITOLO XVIII DEI REGOLAMENTI ART.22
Il Consiglio Direttivo predispone ed approva tutti i regolamenti per dare una più dettagliata esecuzione del presente Statuto, o tutti quelli che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività associativa.
I regolamenti una volta approvati dal Consiglio Direttivo diventano subito esecutivi, ma dovranno essere ratificati dalla prima Assemblea successiva. TITOLO XIX DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE ART.23
Il presente Statuto entra subito in vigore ed è valido ed efficace a tutti gli effetti.
L'Assemblea ordinaria prevista dall'art. 8 secondo comma successiva all'entrata in vigore del presente Statuto, eleggerà gli Organi secondo quanto prescritto dal presente Statuto. Fino a quella data gli attuali Organi sociali restano in carica.
|